Antiriciclaggio: registro dei titolari effettivi

Scritto il 13/10/2023
da Sebastiano Massimino

E’ istituito presso il Registro delle Imprese il “Registro dei titolari effettivi”.

Secondo la normativa antiriciclaggio, i titolari effettivi sono definiti come le persone fisiche che possiedono o controllano un’entità giuridica o ne risultano beneficiari. Pertanto, l’obbligo di comunicazione spetta agli amministratori delle società, ai fondatori delle fondazioni e delle associazioni riconosciute, nonché ai fiduciari dei trust.

Questo importante adempimento è stato reso obbligatorio dalla pubblicazione del decreto Mimit sulla Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre, che ha istituito il registro dei titolari effettivi presso le Camere di Commercio, fissando il termine ultimo per l’adempimento all’11 dicembre 2023.

Com’ è strutturato il registro dei titolari effettivi

Il Registro dei Titolari Effettivi istituito presso le Camere di Commercio è diviso in due sezioni accessibili solo telematicamente: la Sezione Autonoma e la Sezione Speciale

La prima accoglierà le imprese e le persone giuridiche private, mentre la seconda conterrà i trust con effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini, anche se questi ultimi non sono ancora stati chiaramente identificati.

Come si comunica la titolarità effettiva

Per comunicare i dati del titolare effettivo, cioè della persona fisica ultimamente responsabile della proprietà diretta o indiretta dell’ente e del suo controllo, è necessario utilizzare l’applicativo DIRE, oppure altre soluzioni disponibili sul mercato, che siano conformi con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle richieste.

Per poter effettuare questa comunicazione, è essenziale soddisfare i seguenti requisiti:

  • Avere sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco.
  • Essere in possesso di un dispositivo di firma digitale.
  • Disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

La procedura di comunicazione della titolarità effettiva dovrà essere firmata digitalmente dall’obbligato, che potrebbero essere, ad esempio, gli amministratori di società di capitali. Questa pratica firmata digitalmente dovrà essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrebbe essere lo stesso obbligato o un intermediario abilitato.

Non è possibile delegare un professionista a effettuare la firma per conto dell’obbligato, tuttavia, il professionista potrà fornire supporto nell’elaborazione e nell’invio della pratica.

Le informazioni da comunicare al registro dei titolari effettivi

Le informazioni da comunicare variano in base alla tipologia di ente.
Le informazioni da comunicare sono:

  • per le società di capitali: i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche che esercitano il controllo, anche indiretto, sulla società;
  • per le fondazioni e associazioni riconosciute: i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche che esercitano la direzione o il controllo dell’ente;
  • per i trust: i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche che beneficiano del trust o che esercitano il controllo sull’ente.

Scadenze e sanzioni

Le scadenze per la comunicazione variano in base al tipo di ente.

  • Le società, enti e trust esistenti devono effettuare la comunicazione entro 60 giorni dall’operatività del registro (11 dicembre 2023).
  • Per le nuove costituzioni, la comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dall’iscrizione ai registri.

In ogni caso, i soggetti tenuti alla comunicazione devono confermare annualmente i dati e le informazioni.

Il mancato rispetto dei termini previsti comporterà sanzioni amministrative, che potranno colpire sia gli amministratori che, nel caso delle società dotate di collegio sindacale o sindaco unico, anche i sindaci.

Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Accesso alle informazioni da parte delle autorità

Le autorità competenti avranno il diritto di accesso ai dati contenuti nel Registro dei Titolari Effettivi. Queste autorità includono: il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), le agenzie di vigilanza settoriale, l’Unità di Informazione Finanziaria (Uif), la Direzione Investigativa Antimafia, la Guardia di Finanza, la Direzione Nazionale Antimafia (Dna), l’autorità giudiziaria e le entità preposte al contrasto dell’evasione fiscale.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate e gli uffici territoriali del governo svolgeranno un ruolo significativo nel fornire a Unioncamere e al gestore del registro le anagrafiche complete, comprese le informazioni sui codici fiscali delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini. Queste informazioni sono rese disponibili in base agli adempimenti dichiarativi prescritti dalle normative vigenti.

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