Legge di bilancio 2023 – Principali novità

Scritto il 05/01/2023
da Sebastiano Massimino

La Legge di Bilancio per il 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale di seguito le principali novità.

Per approfondire le misure più rilevanti della nuova normativa abbiamo realizzato un webinar live con esperti e consulenti, puoi rivedere la diretta e scaricare le slide qui.

Inoltre di seguito è possibile scaricare i pdf con la circolare completa sulle principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2023 a cura dello studio CentoCinquanta Legal e Tax Advisors e l’approfondimento sulle novità 2023 in materia di lavoro a cura dello studio Scacciante e Associati.

Indice dei contenuti

Misure introdotte dalla legge di bilancio 2023 contro il caro energia

Le risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 alle misure contro il caro energia ammontano a oltre 21 miliardi di euro e consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese allargando anche la platea dei beneficiari.
Vediamole nel dettaglio.

Modifica alla disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette

Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette per il 2023 e modificato l’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.

Contributo straordinario energia per il 2023

Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo d’imposta antecedente all’1.1.2023 derivino per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi.

Il contributo è:

  • calcolato applicando un’aliquota pari al 50% del reddito IRES complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’1.1.2022;
  • versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023.

Contributo straordinario per il 2022
Viene modificata la disciplina di cui all’art. 37 del DL 21/2022, stabilendo che il contributo è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d’affari del 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.
Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa:

  • le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti;
  • le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.

Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l’importo versato non sia corretto, è possibile versarlo entro il 31.3.2023 o recuperarlo in compensazione da tale data.

I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.

Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale – Proroga per il primo trimestre 2023

Crediti d’imposta per il primo trimestre 2023

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:

  • 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
  • 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Modalità di utilizzo
I crediti d’imposta:

  • sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;
  • cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

Credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca primo trimestre 2023

Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61), viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023.

Utilizzo del credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca terzo trimestre 2022

Il credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022:
• è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023;
• è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati
dal cessionario entro il 31.3.2023.

Abbiamo realizzato un webinar con consulenti ed esperti per approfondire le novità della manovra 2023

Misure introdotte della legge di bilancio 2023 per le imprese

Per favorire gli investimenti nei settori industria e turismo sono stati rifinanziati, nel periodo 2023-2027, i contratti di sviluppo con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi.

Rifinanziati la nuova Sabatini con 150 milioni per agevolare gli investimenti in beni strumentali e il Fondo di garanzia Pmi.

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022

Prorogato bonus Ipo: il credito d’imposta per favorire la quotazione delle Pmi in Borsa. 

Rivista la disciplina per l’accesso al regime di contabilità semplificata con l’innalzamento da 400mila a 500mila euro di ricavi e compensi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e da 700mila a 800mila per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Previsto, inoltre, l’innalzamento dal 3% al 6% della deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori.

Sospesa anche per il 2023 l’entrata in vigore di plastic e sugar tax.

Crediti d’imposta per il Mezzogiorno

Vengono prorogati al 2023 i seguenti crediti d’imposta per investimenti :

  • in beni strumentali nel Mezzogiorno;
  • investimenti nelle ZES;
  • impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
  • il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo “maggiorato” per il Mezzogiorno;

Altri interventi di rilievo della manovra 2023

Tregua fiscale 2023

A partire dal 31 marzo 2023 sarà applicata la cancellazione delle cartelle fino al 2015 che hanno un importo inferiore a 1.000 euro.

Inoltre sarà possibile effettuare la rateizzazione (fino a 5 anni) dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022 senza aggravio di sanzioni e interessi per chi, a causa dell’emergenza Covid, caro bollette e difficoltà economiche, non ha versato le tasse. E’ prevista una mini sanzione del 3% sui debiti del biennio 2019-2020.

Quanto alle società sportive è previsto che paghino tutti i contributi previdenziali entro il 29 dicembre 2022 e dal 1 gennaio il 3% (sanzione) anticipato sugli importi dovuti al fisco (sospesi durante emergenza sanitaria), che potranno essere corrisposti in 60 rate, con le stesse modalità previste per tutte le aziende che intendono regolarizzare la loro posizione.

Modifiche al regime forfetario

In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:

  • l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.
  • Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023.

Incremento del limite di ricavi e compensi

Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta.

Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:
• considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
• computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Fuoriuscita dal regime in corso d’anno

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro.

In tal caso:
• ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità
ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
• ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano
il superamento del predetto limite.

Introduzione della “flat tax” incrementale

Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.
L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024.

Ambito soggettivo
La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.
La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.

La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.

In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria euro.

Irrilevanza ai fini degli acconti d’imposta

L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l’adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.

Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva
La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Superbonus

Sono stati modificati i termini previsti dal Dl quater per la presentazione della Cilas per i condomini.

I condomini per poter beneficiare del Superbonus al 110% potranno presentare la Cilas entro il 31 dicembre 2022 a condizione che la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori sia stata adottata entro il 18 novembre 2022.

E’ stata confermata a partire dal 1 gennaio 2023 la rimodulazione del bonus dal 110% al 90%.

Bonus mobili e elettrodomestici green

Proroga della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici green. Il tetto per il 2023 viene innalzato a 8.000 euro (rispetto ai 5mila previsti a legislazione vigente).

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%

E’ stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:
• 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
• 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
• 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
• 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Norma transitoria – Aliquota al 110% per le spese 2023

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

• agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);
• agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Superbonus – Installazione di impianti da parte di ONLUS, ODV e APS fotovoltaici

Viene stabilito che alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla ett. d-bis) dell’art. 119 co. 9 del DL 34/2020, il superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all’art. 119 co. 5 dello stesso DL, installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi “trainanti”, a condizione che questi ultimi immobili siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136 co. 1 lett. b) e c) e all’art. 142 co. 1 del DLgs. 42/2004. La detrazione compete nei limiti stabiliti dall’art. 119 co. 5 del DL 34/2020.
Viene stabilito, inoltre, che “Fermo restando le disposizioni previste dal comma 10- bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute”. Il senso della disposizione parrebbe essere quello di applicare il superbonus con aliquota del 110% per gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici di ONLUS, ODV e APS di cui
sopra, fino alla soglia di 200 chilowatt.

Principali novità contenute nella legge di bilancio 2023 in materia di lavoro e previdenza

Il mondo del lavoro nel 2023 sarà interessato da importanti cambiamenti.
Dal reddito di cittadinanza, previsto per sette mensilità, e le relative assunzioni agevolate, fino al taglio del cuneo fiscale che prevede un esonero contributivo del 2% per redditi fino a 35mila euro e del 3% per redditi fino a 25mila euro.
Clicca qui per il dettaglio delle misure in materia di lavoro redatto a cura dello Studio Scacciante e Associati.

Pensioni: novità 2023

La nuova manovra segna lo stop alla legge Fornero e da l’avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro rifinanziato bonus Maroni che prevede una decontribuzione del 10%.

Opzione Donna

Prorogata per il 2023 “Opzione donna” con modifiche: in pensione a 58 anni con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi. “Opzione donna” è riservata a particolari categorie: caregiver, invalide (invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.

Ape sociale

Confermata anche per il 2023 la misura dell’Ape sociale (“Anticipo Pensionistico” sociale) per i lavori usuranti.

Pensione anticipata flessibile: quota 103

Introducendo il nuovo art. 14.1 al DL 4/2019, si riconosce in via sperimentale, per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato denominato “pensione anticipata flessibile” per coloro che possiedono congiuntamente:

  • un’età anagrafica di almeno 62 anni;
  • 41 anni di contributi (c.d. “Quota 103”).

Indicizzazione pensioni

Revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023-2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell’85% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo.
Pensioni minime
Previsto per il 2023 l’innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75.

Per una disamina accurata di queste ed altre misure contenute nella legge di bilancio 2023 vi lasciamo il pdf con la circolare di approfondimento clicca qui

Abbiamo realizzato un webinar con consulenti ed esperti per approfondire le novità della manovra 2023

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