Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo che ne disciplina le modalità di fruizione il credito d’imposta transizione 5.0 è finalmente operativo.
Il Piano Transizione 5.0 prevede un regime di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di innovazione con una significativa riduzione dei consumi energetici.
Possono beneficiare del credito d’imposta transizione 5.0 tutte le imprese residenti nel territorio italiano, nonché le stabili organizzazioni, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione, fallimento, o soggette a procedure concorsuali, così come quelle non in regola con le normative sulla sicurezza sul lavoro e gli obblighi previdenziali.
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Tipologie di investimenti agevolabili con il credito d’imposta Transizione 5.0
Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione previsti dal Piano Transizione 5.0 sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
Sono ammissibili al credito d’imposta transizione 5.0 i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, che prevedono investimenti in beni materiali (allegato A) e immateriali (allegato B), a condizione che siano:
- nuovi di fabbrica;
- strumentali all’esercizio d’impresa;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- conformi ai requisiti tecnici stabiliti dal decreto e rispettare il principio “Do no significant harm” (DNSH).
Rientrano tra gli investimenti materiali tutti quei beni che abbiano un’aliquota di ammortamento non inferiore al 6,5%.
Inoltre, sono inclusi i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo devono rispettare specifiche condizioni tecniche e territoriali (quali gruppi di generazione dell’energia elettrica, inclusi trasformatori e misuratori; impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo.; servizi ausiliari di impianto e impianti per lo stoccaggio dell’energia).
Sono ammissibili al credito d’imposta transizione 5.0 investimenti immateriali in software per la gestione d’impresa acquistati come parte di un progetto di innovazione, investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti, finalizzati al monitoraggio continuo dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati provenienti dalla sensoristica IoT di campo.
Sono infine agevolabili le attività di formazione, erogate da soggetti accreditati, università, enti pubblici di ricerca, e altri istituti riconosciuti. I percorsi di formazione devono essere di almeno 12 ore e prevedere un esame finale. Sono ammissibili nella misura del 10% del totale degli investimenti effettuati, con un limite massimo di 300.000 euro.
Sono abilitati all’erogazione delle attività di formazione
a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa; b) le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001; d) i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37; e) i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; f) gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027; g) gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
La data di avvio del progetto è considerata quella del primo impegno giuridicamente vincolante per ordinare i beni oggetto di investimento.
Il progetto si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone.
Certificazione dei consumi energetici
La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di certificazioni volte ad attestare la riduzione dei consumi energetici, rilasciate da valutatori indipendenti, ed in particolare occorre produrre:
- una certificazione ex ante idonea ad individuare i consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti da effettuare;
- una certificazione ex post che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.
Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni
I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Calcolo della riduzione dei consumi energetici ai fini della fruizione del credito d’imposta 5.0
La riduzione dei consumi energetici viene calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente all’avvio del progetto. Questo confronto si riferisce alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione deve essere normalizzata rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, utilizzando indicatori di prestazione energetica specifici per la struttura produttiva o il processo interessato.
Se il progetto di innovazione riguarda investimenti in più di un processo produttivo, la riduzione dei consumi energetici viene calcolata rispetto ai consumi energetici totali della struttura produttiva.
Per le imprese attive o che hanno sostanzialmente variato i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto e che non dispongono di dati per la misurazione diretta o la stima dei consumi energetici, la riduzione dei consumi viene calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
Calcolo della riduzione dei consumi energetici per le imprese di nuova costituzione
Per le imprese di nuova costituzione i consumi energetici dell’esercizio precedente all’avvio del progetto vengono determinati tramite:
a) la definizione di uno scenario controfattuale, individuando almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato negli ultimi cinque anni negli Stati membri dell’UE e dello Spazio Economico Europeo, per ciascun investimento ammesso.
b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui di questi beni alternativi.
c) la somma dei consumi medi annui dei beni alternativi per determinare il consumo energetico della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento.
Come funziona il credito d’imposta previsto dalla Transizione 5.0
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta commisurato all’importo dell’investimento ed alla percentuale di risparmio energetico conseguita, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da avviare entro la data del 31 dicembre 2025 ed in ogni caso a decorrere dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di concessione.
Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il beneficio è aumentato di:
a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione;
b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 3 non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione.
Cumulabilità
Il credito d'imposta transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni, ma ci sono alcune specifiche limitazioni e condizioni.
Il credito d'imposta può essere cumulato con le agevolazioni della Nuova Sabatini, a condizione che la somma degli incentivi non superi il costo totale dell'investimento sostenuto. È inoltre cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali e con altre forme di aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sempre nel limite del costo complessivo dell'investimento.
Al contrario, il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi del Piano Transizione 4.0 (art. 1 commi 1051 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178), né con il credito d'imposta per investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) uniche (art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124).
Modalità di fruizione del credito d’imposta Transizione 5.0
Il credito d’imposta transizione 5.0 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno successivo a quello dell’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del GSE. L’eventuale residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi, suddiviso in cinque quote annuali di pari importo.
Il tax credit non può in ogni caso “formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale” e l’avvio della fruizione non potrà superare la data del 31 dicembre 2025. Per i beni strumentali è contemplato il meccanismo del cosiddetto Recapture, che prevede l’esclusione dal credito d’imposta – attraverso il ricalcolo – del costo relativo ai beni agevolati ma ceduti a terzi entro il quinto anno successivo a quello del completamento degli investimenti.