Al fine di sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, il decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:
dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Agevolazioni per imprese del settore tessile e moda

Agevolazione fiscale allo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Agevolazione fiscale allo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Beneficiari:
Soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA), oltre che nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.
I codici ATECO ammissibili sono indicati nel Decreto Ministeriale.

Nuovi beneficiari grazie al DL Sostegni-ter convertito in legge.
Soggetti esercenti attività d’impresa che operano con i seguenti codici ATECO:
• 47.51: Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
• 47.71: Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
• 47.72: Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

Condizioni e misure del Contributo

Credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (2018-2020).
Le agevolazioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti della Sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 finale, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”,
Il credito di imposta maturato utilizzabile dalle imprese del settore tessile e della moda esclusivamente in compensazione tramite modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
I fondi a disposizione ammontano a 250 milioni di euro per il 2022.

Procedura
Per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Termini di presentazione della domanda

La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori deve essere inviata dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

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